L’acquisto della proprietà dei titoli di credito, nei casi di circolazione anomala (art. 1994 c.c. e 20, comma 2, L. camb.). a) Gli effetti dell’acquisto del possesso di buona fede di beni mobili in generale (art. 1153, primo comma cod. civ.), ed i relativi estremi legali. Che si tratti di un terzo acquirente a non domino
Questa disposizione, come la norma analoga sancita nell’art. 20, 2 comma, della Legge cambiaria (“se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla, se non quando l’ abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa regolare o anomala del titolo di credito”) si riferisce, essenzialmente, ai casi di circolazione irregolare o anomala del titolo di credito, ed alla situazione di conflitto che, correlativamente, può sorgere fra l’originario proprietario spossessato ed il nuovo possessore del titolo.
a) L’ art. 1153 del c.c. comma 1, che sancisce una norma generale, regolante tutti i beni mobili, dispone che “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”.
Dunque, il concorso degli estremi legali ivi statuiti determina, innegabilmente, l’acquisto della proprietà, come risulta dalla precisa dizione della norma, e come è riaffermato nella Relazione Ministeriale al libro della proprietà (n. 202). Tali estremi sono i seguenti: che si tratti di un terzo acquirente a non domino. Che esso sia possessore di buona fede. Che sussista un giusto titolo.
D’altro canto, come si avverte nella stessa Relazione Ministeriale (loc. ult. cit.), è operata, nell'art. 1153, una innovazione fondamentale, che “concerne l'abolizione ... della distinzione fra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso, accolta nel Codice del 1865, il quale, com'è noto, trattandosi di cosa rubata o smarrita, ne ammetteva a favore del proprietario o possessore la ripetizione entro il biennio dal furto o dallo smarrimento (artt. 708, 709 e 2146). Un attento esame del problema ha convinto dell'inopportunità di siffatta distinzione, contraria alle esigenze di una larga e fiduciosa circolazione delle cose mobili.... È da considerare, infine, che la distinzione aveva perduto gran parte del suo valore, dopo che il Codice di commercio (art. 57) l'aveva soppressa per una si vasta e importante categoria di cose, quali i titoli al portatore”.
L' art. 1153, primo comma testé cit., in quanto riconosce l'acquisto della proprietà a « colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi “non ne è proprietario”, pone in preciso rilievo come tale acquisto sia invocatile non da “qualunque” possessore, bensì, solamente, da un possessore che sia terzo rispetto al proprietario spossessato, che sia cioè acquirente a non domino.
Che il terzo sia possessore di buona fede
Ma occorre, altresì, che esso sia terzo possessore di buona fede, che cioè possieda ignorando di ledere tale diritto (art. 1147, nuovo
Cod. civ.), e così, nella specie, ignorando di avere acquistato a non domino.
Dalla circostanza che la buona fede venga, in tal modo, considerata come un fatto psicologico o soggettivo, risolventesi in uno stato intellettuale di fatto, deriva che essa [buona fede], in materia di possesso di cose mobili, non pub essere esclusa, nel suo concetto, dalla colpa grave; cioè, concettualmente, non pub parificarsi alla mala fede l'ignoranza di ledere l'altrui diritto, dovuta a colpa grave. In altre parole, mala fede e colpa grave vanno considerate qui come concetti distinti nettamente fra loro; onde può esclusivamente discutersi se alla buona fede, che pure esiste malgrado la colpa grave, debbano negarsi, in dipendenza di questa, gli effetti giuridici che le sarebbero propri. E la nuova legislazione civile, ponendo il problema appunto in questi termini, lo risolve, espressamente e generalmente, in materia di possesso, nel senso che « la buona fede non' giova se la ignoranza dipende da colpa grave » (art. 1147, 2 comma nuovo Cod. civ.).
La buona fede è presunta, salvo prova contraria, e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto (mala fides superveniens non nocet) (art. 1147, 3 comma nuovo Cod. civ.). Ancora, dalla circostanza che il possesso di buona fede concorre, qui, a determinare un vero e proprio acquisto della proprietà, si trae logicamente la conclusione che il possesso intermedio di buona fede vale a sanare la circolazione, cioè a rendere irrilevante la mala fede eventuale dei successori immediati e mediati del possessore nella cui persona si è verificata la sanatoria: insomma la buona fede non è considerata di carattere soggettivo e transitorio quanto agli effetti che ne derivano, né giova soltanto a chi ha agito in tale situazione psicologica o subbiettiva, non potendo giovare a chi si trova in una situazione diversa, cioè in mala fede, bensì, determinando un acquisto di proprietà obbiettivo e definitivo, costituisce un beneficio che si comunica dall'acquirente di buona fede, ad uno successivo di mala fede, come si argomenta sicuramente dall'art. 1154 nuovo Cod. civ.
Che sussista un giusto titolo
Infine, è necessaria la ricorrenza di giusto titolo, ossia di « un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà ».
Questo elemento non va confuso con la buona fede. Infatti, si tratta di elementi dalla struttura e natura ben diverse, anche se il loro concorso sia richiesto dalla legge per la produzione dell’effetto giuridico in esame.
b) “l’acquisto in buona fede del possesso di un titolo di credito”
La disposizione generale contenuta nell’art. 1994 cit., riguardo a tutti i titoli di credito, corrisponde sostanzialmente alla disposizione generale contenuta nel predetto art. 1153 comma 1 nuovo codice civile, facente riferimento alle cose mobili.
Infatti, anche qui il concorso degli estremi legali determina l'acquisto della proprietà . Ma come si è rilevato acutamente, rispetto al caso analogo del possesso dì buona fede della cambiale ed alla norma parimenti analoga all’art. 20 comma 2 della Legge cambiaria, « se il diritto obbiettivo assicura una protezione casi assoluta ed esclusiva al possessore di buona fede — è eliminata, nei confronti di costui, ogni possibilità di rivendicazione per parte
di altri, — di quale diritto subbiettivo può costituire il contenuto la disponibilità della cambiale a lui spettante, se non di un diritto reale, e di quale diritto rade, se non della proprietà? »
Non è dubbio che il concetto di « possesso di buona fede » qui previsto coincida pienamente con quello risultante dal combinato disposto degli arti. 1147 1 comma e 1153 1 comma nuovo Cod. civ., sopra citati. Ed ugualmente non è dubbio che si ha identità di disciplina giuridica non solo sulla presunzione juris tantum della buona fede, ma altresì sugli effetti della golpe gofos, ad. MIMO che, anche nella fattispecie, l'esistenza di questa importa l’esclusione dell’efficacia giuridica della buona fede; e ciò in maniera conforme alla esplicita statuizione contenuta sia nella norma speciale dell'art. 20, 20 comma della Legge cambiaria, rispetto alla cambiale, sia nella norma generale dell'art. 1147, secondo comma nuovo Cod. civ., rispetto a qualsiasi caso di possesso di buona fede, e quindi, rispetto anche al caso del possesso di buona fede di un titolo di credito in genere.
L' acquisto del possesso di un titolo di credito avviene « in conformità alle regole che ne disciplinano la circolazione », ove esso [acquisto] si verifichi, rispettivamente, « mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio (parimenti annotato nel registro, di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare) » o « mediante girata », se trattasi di titolo nominativo (art. 2021 – 2022 nuovo Cod. civ., — ovvero « mediante consegna », se trattasi di titolo al portatore (art. 2003, comma 2).
Ora, riguardo alla cambiale, figura tipica di titolo all'ordine, la dottrina ha posto in netto e giusto rilievo, come la « girata » sia una dichiarazione traslativa di proprietà, e questa costruzione è certamente riferibile a tutti i titoli all’ordine, mentre considerazioni analoghe potrebbero operarsi sulle predette « annotazione » e « consegna », e precisamente sulla loro comune funzione traslativa di proprietà, rispettivamente riguardo ai titoli nominativi e ai titoli al portatore in genere. Onde è chiaro che qui si hanno fatti giuridici funzionalmente corrispondenti al “giusto titolo” che, come si è visto, la legge comprende tra i presupposti necessari dell’acquisto della proprietà dei beni mobili.
E poiché è parimenti chiaro, anzi intuitivo, che la “buona fede” può essere invocata, e le “regole disciplinanti la circolazione del titolo” possono essere osservate esclusivamente da un terzo possessore – risulta confermata l’esattezza del citato rilievo sulla coincidenza sostanziale, se non formale, degli estremi legali sanciti nelle norme in esame, ce costituiscono, perciò, un sistema giuridico unitario.